Norme d'uso onorificenze
   
 

Gli Ordini Cavallereschi appartenenti per diritto ereditario alla Casa Imperiale e Reale di Roma-Bisanzio di Russia, riconosciuti ai sensi del 1° comma dell'art.7 della Legge 3 marzo 1951 n° 178, quali Ordini Non Nazionali e di Stato Estero stabilendo la massima del libero e lecito uso dell'onorificenza stessa nella vita di relazioni pubbliche e private del decorato, con l'obbligo di specificare il nome dell' Ordine, salvo quello dal quale scaturiscano effetti di diritto pubblico. L'Ordine è riconosciuto quanto tale, da tutti i Paesi sottoscrittori della, Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e in Italia con specifica e diretta norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficilale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale della Reagione Puglia (Regione in cui ha sede il Gran Magistero), n. 74 del 12 Maggio 2011.