Art. 498 Codice Penale
   
  Usurpazione di titoli o di onori
 


Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di
un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico
l'abito ecclesiastico, e' punito con la multa da lire duecentomila a due
milioni. 
Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignita' o gradi accademici,
titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita'
inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella
disposizione precedente. 
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.