![]() |
LEGGE 3 marzo 1951, n. 178. Istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (1). |
||
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1951, n. 73
|
|||
Art. 1 | |||
È istituito l'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione. | |||
Art. 2 | |||
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri. Il Cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal Cancelliere. | |||
Art. 3 | |||
L'Ordine è composto di cinque classi: Cavalieri di Gran Croce, Grandi Ufficiali, Commendatori, Ufficiali e Cavalieri. Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai Cavalieri di Gran Croce la decorazione di Gran Cordone. Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine (2). | |||
Art. 4 | |||
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine. Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello Statuto previsto dall'art. 6 (3). Le onorificenze non possono essere conferite ai Senatori ed ai Deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare. | |||
Art. 5 | |||
Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine. | |||
Art. 6 | |||
Lo Statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine (3). | |||
Art. 7 | |||
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 (4). L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti (5). Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta. | |||
Art. 8 | |||
Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (6). Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (7). La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero. | |||
Art. 9 | |||
L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi. L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (8). È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie. Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge. | |||
Art. 10 | |||
Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge (9). (1) Vedi, anche, il D.P.R. 3 maggio 1952, n. 458. (2) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458. (3) Tale Statuto è stato approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952. (3) Tale Statuto è stato approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952. (4) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. (5) Vedi il R.D. 10 luglio 1930, n. 974, riportato alla voce Santa Sede. (6) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (7) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. (8) Vedi la L. 5 novembre 1962, n. 1596 (Gazz. Uff. 28 novembre 1962, n. 303), recante il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione. (9) Vedi il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458. | |||