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Legittimità legale del Reale Ordine Nobiliare dei cavalieri del Sacro Romano Impero | ||
Il Tribunale di Roma (sent. del 26.2.1962, IX sez. pen.) ha ritenuto, che per Ordini non nazionali si devono intendere quegli Ordini che "ricevono origine non dagli ordinamenti giuridici statuali esistenti, bensì da patrimoni araldici appartenenti a cittadini stranieri o aventi una propria personalità giuridica internazionale" e la non nazionalità "deve desumersi dalla nazionalità dei suoi esponenti, dal luogo in cui si trova la sede e dall'eventuale riconoscimento da parte di Stati esteri". |
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Il Marchese Prof. Aldo Pezzana (Conferimento di onorificenze da parte dei c.d. Ordini cavallereschi indipendenti, in Riv. Ar. 1962, pp.155 e segg.) così precisa: "ciò che è decisivo per qualificare un Ordine come non nazionale, è che esso "sia riconosciuto come Ordine Cavalleresco da un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato italiano, e cioè o dall'ordinamento di uno Stato estero o da quello della Chiesa cattolica o dal diritto internazionale. Se infine si tratta di un Ordine dinastico di una famiglia ex sovrana (e questa è l'ipotesi che dà luogo a maggiori dubbi) riteniamo che l'Ordine possa considerarsi «non nazionale» solo se all'ex Casa regnante sia riconosciuto dal diritto internazionale". | |||
In riferimento agli Ordini di quest'ultimo tipo, la Corte di Cassazione (sez.III, 4.2.1963 e sez.III, 6.10.1965) ha precisato che "la fons honoris può rientrare in ogni caso solo come uno degli elementi costitutivi della non nazionalità di un Ordine Cavalleresco, ma non può da sola esprimere il carattere della non nazionalità dell'Ordine stesso; accanto al carattere ereditario sono richiesti il carattere e la organizzazione intesa, anche se non identificabile, in una vera e propria soggettività giuridica internazionale. | |||
Ai sensi e per gli effetti della legge 3.3.1951 n.178 e dell'art. 498 c.p., la Repubblica Italiana vieta l'uso ed il conferimento delle onorificenze, ma come precisato dalla citata Corte di Cassazione: "Per la sussistenza del delitto è necessario che il conferimento avvenga da parte di soggetti che non possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini "non nazionali" e che quindi devono ritenersi a tutti gli effetti Ordini illegittimi". | |||
Come appunto rilevato dalla Corte di Cassazione nel 1999, "lo Stato italiano ha inteso riservare a sé il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato, salvi gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione, sicchè detto monopolio ed il conseguente divieto di conferimento, penalmente sanzionato, hanno un senso se la punibilità è circoscritta al solo territorio italiano". | |||
Tutte le restrizioni e le prescrizioni, confermano la legittimità legale del Reale Ordine Nobiliare dei Cavalieri del Sacro Romano Impero, in quanto con sentenza del 20.02.2010, pubblicata sul Foglio Ufficiale Svizzero in data 11.03.2010, sotto riportata, un Tribunale Internazionale, ai sensi della Convenzione di New York e delle norme di diritto internazionale, riconosceva all'attuale Gran Maestro dell'Ordine ed all'Ordine stesso, tutte le prerogative di cui alla legislazione italiana, in merito alla legittimità di un Ordine Cavalleresco. | |||
Appena passata in giudicato, trascorso un anno e quaranta cinque giorni, la sentenza divenuta esecutiva ai sensi della legge italiana, è stata pubblicata dalla Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, riferimento dio merito della Gazzetta Ufficiale Italiana, in ordine alla residenza del Gran Maestro. | |||
Foglio Ufficiale Svizzero (leggere tutto articolo PDF) | |||
Foglio Ufficiale Svizzero | |||